Lo Stato italiano deve restituire circa 3,4 miliardi di euro alle imprese: una somma enorme che inietterebbe preziosa liquidità nell’economia prostrata dopo l’emergenza Covid-19.
Di cosa si parla? Il Presidente della Confindustria Bonomi ha posto il problema al Governo in occasione degli Stati generali dell’economia: l’addizionale provinciale all’accisa sull’energia elettrica, introdotta dall’art. 6, d.l. n. 511/1988, pagata dalle imprese negli anni passati dev’essere restituita.
L’imposta, regolata dall’art. 60, d. lgs. n. 504/1995, non si applica dal primo gennaio 2012: così ha stabilito l’art. 2, c. 6, d. lgs. n. 23/2011, dopo diverse sentenze della Corte di Giustizia UE, cha hanno dichiarato l’addizionale in contrasto con il diritto dell’Unione europea e, più precisamente, con l’art. 1 comma 2, della Direttiva 2008/118/CE relativa al regime generale delle accise[1].
Sino ad allora, l’addizionale all’accisa sull’energia elettrica, destinata alle provincie, veniva pagata dal consumatore all’impresa fornitrice dell’energia, che riversava quanto incassato all’Agenzia delle Dogane.
IL DIRITTO AL RIMBORSO DELLE ADDIZIONALI
Dal 2012 ad oggi, l’abrogazione dell’addizionale e la questione del suo rimborso hanno generato un significativo, quanto inutile, contenzioso presso i giudici tributari, che non sono riusciti a chiarire chi fosse il soggetto legittimato a chiedere il rimborso e chi dovesse farlo: l’utente finale dell’energia o l’impresa fornitrice nel primo caso; l’Agenzia delle Dogane[2] o l’impresa fornitrice dell’energia elettrica, che riscuoteva l’addizionale dai clienti e la riversava all’Erario, nel secondo.
La questione è stata finalmente risolta l’anno scorso dalla Cassazione con cinque sentenze gemelle, che hanno stabilito che[3]:
- i rapporti tra il fornitore dell’energia e l’Amministrazione doganale e quello tra il fornitore ed il consumatore finale sono distinti ed autonomi tra loro;
- al consumatore finale che abbia pagato le addizionali all’impresa fornitrice spetta il diritto di ripetere quanto pagato nei confronti del fornitore con azione avanti il Giudice ordinario;
- l’impresa fornitrice dell’energia che abbia rimborsato l’addizionale sulla base di una sentenza del giudice civile passata in giudicato può richiedere, nei successivi novanta giorni, il rimborso all’Agenzia delle Dogane.
COME: UNA PROCEDURA INUTILMENTE BAROCCA
Chi abbia pagato l’addizionale ha quindi il diritto di domandare il rimborso di quanto pagato negli anni 2010-2011; purtroppo non per gli anni precedenti, in quanto, per la prescrizione decennale, il diritto si è estinto.
Vero è che uno Stato rispettoso dei diritti dei contribuenti dovrebbe essere tanto onesto da rimborsare spontaneamente ciò che non doveva incassare, senza bisogno di procedure o di istanze, e senza contestargli prescrizioni o decadenze, ma purtroppo è così che si muove la nostra Repubblica.
Concretamente, l’impresa che volesse recuperare quanto pagato dovrebbe raccogliere dai suoi archivi:
- le fatture (o le copie) dell’energia elettrica pagate negli anni 2010 – 2011;
- la documentazione attestante il loro pagamento;
- la propria visura camerale.
Quanto al calcolo delle addizionali da rimborsare, tenendo conto che le Provincie hanno applicato l’imposta in misura variabile da 9,30 a 11,40 euro per mille kWh per consumi mensili fino a 200.000 kWh, questo dovrebbe essere abbastanza semplice se le fatture avessero separato l’addizionale dall’accisa; diversamente, potrebbe rendersi necessario domandare ad un esperto del settore la determinazione esatta del credito.
Secondo una sommaria stima, da sottoporre a verifica caso per caso, per utenze diverse da quelle abitative, il credito per ogni singolo contatore per il biennio 2010-2011 potrebbe essere di almeno 50.000,00 euro.
Determinato il credito, il rimborso non si domanda allo Stato, ma all’impresa che ha fornito l’energia ed ha incassato l’addizionale, costituendola in mora.
Purtroppo la costituzione in mora non sarà sufficiente, sarebbe troppo semplice per il nostro paese: la Cassazione (nelle decisioni citate alla nota 3) ha infatti stabilito che si debba applicare l’art. 14, comma 4, d. lgs. n. 504/1995 (Testo Unico sulle Accise), che consente al fornitore dell’energia di recuperare dall’Erario le addizionali restituite al cliente, solo se le abbia rimborsate perché obbligato da una sentenza di condanna passata in giudicato.
Ecco perché il consumatore finale dovrà ricorrere al Giudice ordinario, chiedendo la condanna del fornitore dell’energia alla restituzione delle addizionali sull’accise: senza questa sentenza, per il fornitore dell’energia sarebbe impossibile ottenere il rimborso dall’Agenzia delle Dogane.
Per le imprese, sempre una vita in salita, salvo un provvedimento del Governo che disponga, come dovrebbe, semplicemente il rimborso.
Milano, 18 giugno 2020
Avv. Antonio Donvito
[1] L’art. 1, comma 2, Dir. 2008/118 consente agli Stati membri dell’UE di applicare ai prodotti sottoposti ad accisa altre imposte, purché aventi finalità specifiche e tali non sono i fini istituzionali propri di una Provincia o specifiche sue esigenze di bilancio; per la giurisprudenza della Corte di Giustizia UE, v. CGUE 24 febbraio 2000, C-434/97; CGEU 9 marzo 2000, C-437/97; CGEU 27 febbraio 2014, C-82/12.
[2] L’Agenzia delle Dogane in quanto le addizionali relative alla fornitura di energia elettrica con potenza disponibile superiore a 200 kW e quelle relative al consumo dell’energia elettrica, prodotta o acquistata per uso proprio, sono versate all’Erario (art. 6, co. 4, d.l. n. 511/1988.
[3] Cass. civ. sez. V, nn. 14200/24.5.2019 – 27099 – 27101/23.10.2019 – 29980 – 29981/19.11.2019.