Il D.L. 3 Maggio 2016, n. 59 e la procedura esecutiva immobiliare

di Antonio Donvito

Il recente d.l. 59/2016 (G.U. 3 maggio 2016) ha introdotto misure di accelerazione delle procedure esecutive e segnatamente di quella immobiliare, intervenendo nuovamente sul loro assetto dopo le riforme del 2014 (d.l. 132/2014 conv. in l. 162/2014) e 2015 (d.l. 35/2015, conv. in l. 80/2015).

Scopo evidente dei ripetuti interventi del legislatore è quello di agevolare la conclusione dei procedimenti esecutivi, soprattutto, immobiliari, con la tempestiva distribuzione tra i creditori del ricavato, intervenendo sulla struttura processuale del processo esecutivo, nell’impossibilità di potenziare l’organizzazione degli uffici giudiziari e di innestare nel loro lavoro la cultura – propria delle imprese – del risultato.

Da qui le novelle processuali che assegnano maggiori compiti agli ausiliari di giustizia, quali i custodi giudiziari ed i professionisti delegati alle vendite, nonché agli stessi creditori, in gran parte rappresentati dal ceto bancario e finanziario, ai quali viene attribuito un ruolo sempre più attivo nella procedura esecutiva immobiliare.

In funzione dell’accelerazione della procedura rientra la previsione dell’obbligatorietà della vendita con modalità telematiche (art. 569, co. 4, c.p.c.) ed il conferimento al custode di maggiori poteri per ottenere la liberazione dell’immobile pignorato dagli occupanti, anche dopo l’emissione del decreto di trasferimento, senza dover sottostare alle formalità previste dall’art. 605 c.p.c. (art. 560, commi 4 e 5, c.p.c.).

In funzione della trasparenza della procedura, dell’informazione al pubblico e del controllo da parte dei creditori sulla gestione della procedura esecutiva, il legislatore ha stabilito il diritto degli interessati a presentare offerte di acquisto dell’immobile pignorato di esaminarlo entro sette giorni dalla richiesta (art. 560, co. 5, c.p.c.), nonchè l’obbligo per il professionista delegato alla vendita di depositare entro dieci giorni dall’ordinanza di vendita un rapporto sullo stato della procedura a quella data, seguito, con cadenza semestrale, da un rapporto riepilogativo delle attività svolte (art. 16-bis, co. 9-quinquies, d.l. 179/2012).

Al giudice, dopo l’intervento nella procedura rappresentato dall’udienza in cui fissa le regole della vendita (art. 569 c.p.c.), resta affidato il ruolo di regista e di controllore della legalità della procedura, nonché di decidere delle controversie insorte tra le parti.

Tra gli interventi del d.l. 59 sulle esecuzioni immobiliari, il più rilevante è certamente la facoltà attribuita al Giudice dell’esecuzione, dopo il terzo tentativo di vendita andato deserto, di ridurre drasticamente il prezzo base sino alla metà, rispetto al precedente limite del quarto (art. 591, co. 2, c.p.c.).

Da segnalare, inoltre, l’obbligo per il professionista delegato di depositare – entro trenta giorni dal versamento del prezzo – un progetto di distribuzione parziale delle somme ricavate dalla vendita nel limite del 90% delle somme da ripartire (art. 596 c.p.c.) e l’introduzione di un termine finale (c.d. ad quem) per proporre opposizione all’esecuzione fatto coincidere con l’ordinanza di fissazione della vendita o dell’assegnazione, con la conseguente sanatoria dei vizi pregressi, che non potranno più essere contestati successivamente (art. 615, ult. co., c.p.c.).

Infine, ed è l’oggetto della presente nota, il legislatore è intervenuto sull’istituto dell’assegnazione del bene pignorato, che, nelle intenzioni, dovrebbe costituire per il creditore un’alternativa interessante rispetto alla vendita: il novellato comma 1 dell’art. 588 c.p.c. consente, infatti, ai creditori di chiedere l’assegnazione per sé o a favore di un terzo da nominare entro cinque giorni dal provvedimento di assegnazione: la norma è stata modellata dal legislatore su misura per quelle banche ed intermediari finanziari che si siano organizzate per rilevare il patrimonio immobiliare pignorato rimasto invenduto ovvero per evitare vendite giudiziarie a prezzi troppo inferiori rispetto ai valori di mercato.

SEGUICI:

aRTICOLI CORRELATI