CRISI UKRAINA
SANZIONI CONTRO LA RUSSIA: CONGELAMENTO DEI BENI E DIVIETO DEI DEPOSITI SUPERIORI A 100.000 EURO
Il quadro delle sanzioni UE contro la Federazione Russa dopo l’aggressione in Ucraina è in continua evoluzione dopo i primi provvedimenti del 21 febbraio scorso.
Tra i provvedimenti adottati si segnalano le misure restrittive mirate contro cittadini ed enti della Federazione Russa (cd. sanzioni individuali) e le sanzioni economiche adottate dal Consiglio europeo del giorno 8 aprile 2022, che si sommano alle sanzioni in vigore dal 2014 a seguito dell’annessione della Crimea e della mancata attuazione degli accordi di Minsk.
Le restrizioni individuali colpiscono 1091 persone fisiche, giuridiche, entità e organismi che realizzano o sostengono, materialmente o finanziariamente, azioni che compromettono o minacciano l’integrità territoriale, la sovranità e l’indipendenza dell’Ucraina[1].
Nei confronti di questi soggetti è stato disposto il congelamento dei beni nel territorio dell’UE e cioè “il divieto, in virtù dei regolamenti comunitari e della normativa nazionale, di movimentazione, trasferimento, modifica, utilizzo o gestione dei fondi o di accesso ad essi, così da modificarne il volume, l’importo, la collocazione, la proprietà, il possesso, la natura, la destinazione o qualsiasi altro cambiamento che consente l’uso dei fondi, compresa la gestione di portafoglio” nonché “il divieto di trasferimento, disposizione o, al fine di ottenere in qualsiasi modo fondi, beni o servizi, utilizzo delle risorse economiche, compresi, a titolo meramente esemplificativo, la vendita, la locazione, l’affitto o la costituzione di diritti reali di garanzia” (art. 1, lett. b) e c) D. Lgs. n. 109/2007).
Importanti novità in materia finanziaria sono state introdotte il 25 febbraio 2022 dal Regolamento UE n. 328/2022 (che ha modificato il suddetto Regolamento n. 833/2014), con il quale si è introdotto il divieto:
- di accettare depositi dai detti soggetti “se il valore totale dei depositi della persona fisica o giuridica, dell’entità o dell’organismo per ente creditizio è superiore a € 100.000,00”;
- di “fornire servizi di portafoglio, conti o custodia di cripto-attività […] se il valore totale delle cripto-attività della persona fisica o giuridica, dell’entità o dell’organismo per fornitore di servizi di portafoglio, conto o custodia è superiore a € 10.000,00” (art. 5 ter del Reg. n. 833/2014 introdotto dal Reg. n. 328/2022 e successive modifiche);
- di “vendere valori mobiliari denominati nella valuta ufficiale di uno Stato membro emessi dopo il 12 aprile 2022, o quote di organismi di investimento collettivo che offrono esposizioni verso tali valori, a qualsiasi cittadino russo o persona fisica residente in Russia, o a qualsiasi persona giuridica, entità od organismo stabiliti in Russia” (art. 5 septies del Reg. n. 833/2014 da ultimo modificato dal Reg. n. 576/2022).
I divieti non si applicano ai cittadini di uno Stato membro, di un paese membro dello Spazio economico europeo o della Svizzera, alle persone fisiche titolari di un permesso di soggiorno temporaneo o permanente in uno Stato membro, in un paese membro dello Spazio economico europeo o in Svizzera e ai depositi necessari per gli scambi transfrontalieri non vietati di beni e servizi tra l’Unione e la Russia
I successivi artt. 5 quater e 5 quinquies consentono tuttavia alle “autorità competenti” (dello Stato membro) di autorizzare tali depositi o la fornitura di tali servizi di portafoglio “alle condizioni che ritengono appropriate”, previo accertamento della ricorrenza di una serie di condizioni previste dalle norme stesse.
In Italia l’autorità competente per il rilascio di dette autorizzazioni, nonché per l’attuazione delle misure di congelamento dei beni disposte dagli organi internazionali (Nazioni Unite e Unione Europea) e nazionali è il Comitato di Sicurezza Finanziaria (CSF)[2] istituito presso il Ministero dell’Economia e delle Finanze[3].
Nell’ambito dell’esercizio dei propri poteri, il CSF ha a sua volta delegato all’Unità di Informazione Finanziaria per l’Italia (UIF)[4] l’attuazione di un’ulteriore misura prevista dal predetto Reg. UE n. 833/2014: l’art. 5 octies lettere a) e b), introdotto dal Reg. n. 328/2022, prevede, infatti, che “fatte salve le norme applicabili in materia di relazioni, riservatezza e segreto professionale, gli enti creditizi:
- a) forniscono all’autorità nazionale competente dello Stato membro in cui sono ubicati o alla Commissione, entro il 27 maggio 2022, un elenco dei depositi superiori a € 100.000,00 detenuti da cittadini russi o persone fisiche residenti in Russia, o da persone giuridiche, entità od organismi stabiliti in Russia. Essi forniscono aggiornamenti sugli importi di tali depositi ogni 12 mesi;
- b) forniscono all’autorità nazionale competente dello Stato membro in cui sono ubicati informazioni sui depositi di importo superiore a € 100.000,00 detenuti da cittadini russi o persone fisiche residenti in Russia che hanno acquisito la cittadinanza di uno Stato membro od ottenuto diritti di soggiorno in uno Stato membro attraverso un programma di cittadinanza per investitori o un programma di soggiorno per investitori.“
Con comunicato dello scorso marzo l’ente ha reso note le modalità di trasmissione delle informazioni[5].
Milano, 26 aprile 2022
Avv. Ginevra Marra